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521/3 - L'Ordine Teutonico
Dopo lo smembramento dell'Impero austro-ungarico, si poneva il
problema dell'attribuzione dei poteri di controllo sull'Ordine
Teutonico, già esercitati dall'Austria-Ungheria, ai quattro Stati
successori in cui erano situati beni ed organi dell'Ordine (Austria,
Cecoslovacchia, Italia e Regno serbo-crato-sloveno) e della ripartizione
del patrimonio dell'Ordine tra gli stessi Stati. In relazione a detta
ripartizione, occorreva anzitutto stabilire se all'Ordine Teutonico
fosse applicabile l'art. 273 del Trattato di pace con l'Austria, firmato
a Saint-Germain il 10 settembre 1919, il quale così stabiliva:
«Des conventions particulières régleront la répartition des biens
qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales
publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite
du présent Traité».
(Trattati e Convenzioni, v. XXIV, p. 638)
In proposito, la Conferenza di Roma fra gli Stati successori
dell'Impero austro-ungarico, apertasi il 6 aprile 1921, si limitava a
constatare le divergenze fra Italia ed Austria circa l'interpretazione
dell'art. 273 relativamente alle parole «collettività o persone morali
pubbliche», ed adottava una deliberazione di massima, rinviando a future
trattative la ripartizione dei patrimoni in questione
[1]
. In tale situazione, poiché il Governo cecoslovacco intendeva
applicare alle proprietà fondiarie dell'Ordine che si trovavano sul
proprio territorio le leggi nazionali per l'attuazione della riforma
agraria
[2]
, il Ministro degli Esteri ad interim, Mussolini, così scriveva il 3
luglio 1923, al Ministro d'Italia a Praga, Chiaramonte Bordonaro:
«Il punto di vista del governo italiano è che i beni dell'Ordine
Teutonico siano da considerarsi non come beni privati e come tali
soggetti a confisca in virtù dell'articolo 249 del Trattato di S.
Germano
[3]
ma come beni appartenenti a persona morale ex nemica esercitante
la sua azione in territorii divisi per effetto del detto trattato e
quindi soggetta al disposto dell'articolo 273 del Trattato medesimo. Ora
poiché nessuna esecuzione è stata ancora data alla decisione di massima
adottata nella Conferenza di Roma per la ripartizione dei beni
appartenenti a collettività o persone morali in applicazione del citato
articolo 273, il Ministero di Giustizia ritiene necessario che sia
mantenuto fermo lo stato attuale di cose nei riguardi dell'Ordine
Teutonico, e che siano evitate modificazioni radicali nel relativo
patrimonio affinché la ripartizione di esso possa, a suo tempo aver
luogo, senza alcun pregiudizio dell'Italia».
(Mussolini a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 3 luglio 1923, ASE, P 1919-30, 872)
Del pari, il Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto,
Oviglio, così si esprimeva, il 5 febbraio 1924, in merito alla nomina a
Gran Maestro dell'Ordine Teutonico di Monsignor Roberto Klein, Vescovo
di Brunn, intronizzato il 27 settembre 1923 e riconosciuto dalla Santa
Sede:
«Questo Ministero, ritiene non si debba riconoscere dallo Stato
Italiano la nomina stessa, in quanto che, come sotto il cessato regime
era necessario il consenso del Sovrano austriaco per l'investitura del
Gran Maestro dell'Ordine Teutonico, oggi occorre che intervenga tale
consenso da parte di tutti gli Stati successori della Monarchia
austriaca. E siffatta linea di condotta si manifesta opportuna anche per
mantenere la più ampia libertà di azione per la eventuale ripartizione
dei beni dell'Ordine agli effetti dell'art. 273 del Trattato di S.
Germano. Converrà anzi, come venne già in precedenza accennato, prendere
gli accordi con gli altri Stati interessati circa il modo di esercitare
la debita ingerenza nell'amministrazione dei beni dell'Ordine. Né
questo punto di vista può essere modificato di fronte alla monografia
storica, comunicata da codesto On. Ministero. In essa si afferma in
sostanza che l'Ordine Teutonico, avente carattere eminentemente
religioso, dipendeva, a titolo di feudo, dalla Casa imperiale d'Austria
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato, e che quindi, caduta la
Monarchia austriaca ed avvenuto l'esilio della casa d'Asburgo-Lorena,
l'Ordine, che ha i beni situati in quattro Stati, ha bensì subìto una
limitazione nello svolgimento della sua attività, ma va sempre
considerato come istituto a sé insopprimibile e non soggetto a sequestro
né a confisca, né a restrizioni nell'esercizio dei suoi diritti di
proprietà. Ora, a parte la considerazione che l'ingerenza della Casa
d'Asburgo nell'Ordine Teutonico era non un suo diritto privato, ma un
derivato della sua sovranità sullo stato austriaco, sta in fatto che
l'Ordine medesimo è una persona morale che esercita la propria azione in
territori divisi per effetto del Trattato di S. Germano, e, come tale, i
suoi beni sono soggetti a ripartizione ai termini dell'art. 273 sopra
citato. Di qui l'interesse dello Stato Italiano e degli altri Stati, sul
cui territorio esistono beni dell'Ordine, a far sì che tali beni siano
conservati e bene amministrati in relazione anche ai fini propri
dell'ente, e la necessità di accordi per determinare le cautele
relative».
(Oviglio a Mussolini, Roma, 5 febbraio 1924, ibidem)
La tesi cecoslovacca, peraltro, era condivisa dal Governo
serbo-croato-sloveno, il quale, sostenendo il carattere eminentemente
religioso dell'Ordine Teutonico e l'inapplicabilità ad esso dell'art.
273 del Trattato di Saint-Germain, disponeva il dissequestro dei beni
dell'Ordine situati sul suo territorio e ne trasferiva la proprietà al
Priorato di Lubiana. Nell'ambito del Comitato istituito dalla Conferenza
di Roma fra gli Stati successori per attuare la ripartizione del
patrimonio delle persone morali, si svolgeva quindi una discussione di
carattere preliminare sulla natura giuridica dell'Ordine Teutonico.
Mentre Italia e Romania affermavano trattarsi di un ordine nazionale
equestre austriaco, come tale soggetto alle disposizioni dell'art. 273
del Trattato di Saint-Germain, le altre Delegazioni insistevano nel
considerarlo un ordine religioso ed escludevano, quindi, la competenza
del Comitato nella questione. Vista l'impossibilità di raggiungere un
accordo, il Ministro degli Esteri cecoslovacco, Benes, con Nota Verbale
del 30 luglio 1925, informava il nuovo Ministro d'Italia a Praga,
Pignatti Morano, che
«Le Gouvernement tchécoslovaque ne trouve aucun motif de créer une
exception en faveur de cet Ordre pour le domaine qu'il possède en
Tchécoslovaquie. Cette exception serait contraire aux lois fondamentales
sur la réforme agraire, actuellement en vigueur en Tchécoslovaquie, qui
étant des dispositions d'une législation générale, s'appliquent sans
distinction à toute la grande propriété foncière située en territoire
tchécoslovaque. Le Gouvernement estime donc que ces lois sont
applicables aux biens de l'Ordre Teutonique comme à ceux des autres
ordres et congrégations religieuses et de toute autre personne sans
aucune distinction. En effet même si la qualité des biens des
collectivités aux termes de l'art. 273 du Traité de Saint-Germain leur
était reconnu, ce qui n'est pas le cas pour les biens de l'ordre
Teutonique, les lois sur la réforme agraire devront néanmoins être
appliquées aux grandes propriétés immobilières faisant partie desdits
biens, en tant qu'elles se trouvent situées en territoire
tchécoslovaque».
(Nota Verbale consegnata da Benes a Pignatti Morano, Praga, 30 luglio 1925, ibidem)
Con Nota Verbale del 25 novembre 1925 Pignatti Morano replicava nei seguenti termini:
«Le Gouvernement Royal persiste dans l'avis qu'il est nécessaire de
ne pas préjuger une question qui n'a pu encore aboutir à un accord
entre les Etats intéressés; et ne saurait d'ailleurs reconnaître le bien
fondé juridique de la thèse énoncée dans la Note verbale du Ministère
des Affaires Etrangères citée plus haut. Le Gouvernement Royal se voit
donc dans la nécessité de formuler toutes ses réserves pour le cas où le
Gouvernement Tchécoslovaque ne consentait pas à surseoir à
l'application de la réforme foncière aux propriétés de l'Ordre
Teutonique, en Tchécoslovaquie».
(Nota Verbale presentata da Pignatti Morano a Benes, Praga, 25 novembre 1925, ibidem)
Constatata l'impossibilità di accordo tra gli Stati successori, il
Governo italiano predisponeva un progetto di decreto-legge per lo
scioglimento dell'Ordine, cui venivano attribuite, fra l'altro, attività
propagandistiche anti-italiane in Alto Adige.
Vedi anche
Di Saluzzo a Pignatti Morano, Roma, 4 luglio 1921, ASE, R Berlino e Vienna, 268;
Valvassori Peroni a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 30 gennaio 1922, ibidem;
Mussolini a Oviglio, Roma, 8 settembre 1924, ASE, P 1919-30, 872;
Conferenza di Roma, 27 gennaio 1925, ASE, Conf., 68-55;
Conferenza di Roma, 11 febbraio 1925, ibidem;
Conferenza di Roma, 26 ottobre 1925, ibidem;
Conferenza di Roma, 30 ottobre 1925, ibidem.;
Note
[1]
Cfr. Conferenza di Roma, Protocollo finale provvisorio, s.d. ma
1921, ASE, Conf. 46-34, e Conferenza di Roma, 26 ottobre 1925, ASE,
Conf., 68-55.
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Gli unici che possono contestare la mia rivendicazione dinastica sono l'arciduca ereditario Otto d'Asburgo (20 novembre 1912 – 4 luglio 2011)- e non hanno mai fatto -(vedere qui sotto una delle lettere mandatemi da SAIR), che fu il Capo della Casa d'Asburgo dal 1922 al 2007, anno in cui abdicò in favore del figlio Carlo d'Asburgo-Lorena. Tuttavia lui nel 1961, proprio per servire l'Europa, rinunciò ai suoi diritti dinastici.
Per informazione - 2 libri:
1. Il nuovo Palmaverde: almanacco universale anno 1870 per Pellino-V.Fontana-Chiariglione
2. (1858) The Book of Orders of Knighthood and Decorations of Honour of All Nations Written by Sir Bernard Burke.
1.Il nuovo Palmaverde: almanacco universale anno 1870 per Pellino-V.Fontana-Chiariglione
2.(1858) The Book of Orders of Knighthood and Decorations of Honour of All Nations
Written by Sir Bernard
Burke.
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THE TEUTONIC ORDER.
In 1191, Frederick of Suabia, on his
arrival, after the death of Frederick of Barbarossa, with the rest of
his army before Acre, deemed it advisable to secure to the
institution a more solid basis. He gave it a constitution, and
prescribed to the Knights and merchants assembled, regulations, the
general
outlines of which he formed after those
of the Order of St. Augustine, while the rules and laws concerning
the sick and poor he borrowed from the Knights of St. John, and those
relative to war and peace from the Templars. He conceded to it all
the rights and privileges peculiar to these Corporations or Colleges,
and gave it, under sanction of Pope Coelestin III. the name of: 'the
Order of the German House of the Holy Virgin at Jerusalem,' choosing
for the insignia, a black cross with white mountings, worn upon a
white cloak.
1. The German Order is to exist in Austria as an indepen-
dant spiritual and knightly Order, but shall be considered
and treated at the same time as a direct fief of the Austrian
Crown.
2. The Emperors of Austria are always to be considered as
its patrons and protectors.
3. The rights and duties relating to the administration of
its possessions, are to be the same as those of any private
property in Austria according to the laws of the land.
4. The Order and its relations are not to be subject to the
inspection of the civil authorities, except in special cases where
his Imperial Majesty should think proper to require from it
an account of its financial position and internal regulations.
5. The property of the Order, whether moveable orjiot, is
not to be mortgaged or disposed of, without the special consent
of the sovereign.
(1858) The Book of Orders of Knighthood and Decorations of Honour of All Nations