Replica - Dalla Cancelleria della Sovrana Casa di Svevia e di Antiochia
sabato 15 novembre 2014
lunedì 13 gennaio 2014
L'Udienza della Corte d'Appello (Firenze)
L'Udienza della Corte d'Appello (Firenze) è fissata in data del 14 novembre 2014
venerdì 6 settembre 2013
APPELLO
Oggi, il 6 settembre 2013, sono stato raggiunto dalla notizia datami dal mio legale che l'Ordine Teutonico Canonico retto dall'Abb. Bruno Platter tramite i suoi legali ha presentato il ricorso alla Corte d'Appello di Firenze. La prima udienza è fissata per il mese di dicembre.
Accolgo la notizia con serenità, aspettando l'esito del processo.
Accolgo la notizia con serenità, aspettando l'esito del processo.
giovedì 18 aprile 2013
SENTENZA
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Per diritto di cronaca, ecologia e trasparenza immagine
TESTO DELLA SENTENZA a verbale del 15/4/13
DEL TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Distaccata di Poggibonsi
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Nella causa civile iscritta al NRG 594/2011
Avente ad OGGETTO: diritti della persona giuridica - tutela immagine
TRA
ORDINE DEI FRATELLI DELL'OSPEDALE DI SANTA MARIA DEI TEUTONICI IN GERUSALEMME (ORDINE TEUTONICO) ATTORE
E
FRANCESCO BARBACCIA VISCARDI CONVENUTO
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta la domanda della parte attrice;
- Condanna la medesima parte attrice a rimborsare in favore del convenuto le spese processuali...ecc
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Per diritto di cronaca, ecologia e trasparenza immagine
ESTRATTO TESTO DELL'ATTO DI CITAZIONE
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Nell'interesse dell'Ordine dei Fratelli dell'Ospedale di Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme (Ordine Teutonico), in persona del legale rappresentante pro tempore, Gran Maestro Abate Generale Bruno Johann Platter...
contro
Francesco Barbaccia Viscardi nella qualità di fondatore e legale rappresentante pro tempore del Sovrano Militare ed Ospedaliero Ordine di Santa Maria di Gerusalemme (Ordine Teutonico) della Casa di Antiochia e di Svevia...
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1VEm36bak1j1az425nkyTBbVUjG9Lx9faZtzcYOB_ypx8RzgYjCbFThMA0c3JmhVLRUCwGzQ76Nb9Rt91ZRhIyD8fX7zYklbVW-SVjC8rtTG0s_T19dOc2mhIwuvsopJgQBYevz9iGVQN/s1600/acc-out.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUz_8JFQpQt9oxF2mN1Ie2_J_vu5Mhcvnz-edZSv1ntY73kcuzN1mTux-PVc9RrEofOzX5Krx8OM8GiMGFeoubfS6H1TiOudnEPhoemTh_2PR86AbQplF-WGH2Vju_OzmJR8_9kmPsc0C2/s1600/acc-out2.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj73s78RFsZDRzrguBQ1mcuMFRVxVGGMRNlHFuVykiXo8jLh_EPzPJ21kkSKdExyzEKc5QWNrTAXWRo3xzI8cqRQFftrckFJi1rBt-IFrQaVR0VD-I64s42symCCHTAmhA0Kt6RAhnPMsik/s1600/acc-out3.jpeg
http://www.deutscher-orden.at/site/home/article/348.html
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ARTICOLO 325
Termini per le impugnazioni.
[I]. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello (1).
[II]. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
(1) Comma così sostituito dall'art. 32 l. 21 novembre 1991, n. 374, e in precedenza dall'art. 47 l. 26 novembre 1990, n. 353. Originariamente il comma recitava: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori è di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello»
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http://www.ordineteutonicosicilia.it/crm/http://www.deutscher-orden.at/site/home/article/348.html
RE: COMUNICATO STAMPA SUL CONTENZIOSO TRA L’ORDINE TEUTONICO ED IL SIGNOR FRANCESCO PAOLO BARBACCIA
Se prima a questo appello ho accettato la citazione in giudizio da gentil uomo, ora dovrei dire che le conseguenze del giudizio della Corte d'Appello (e, se è necessario anche della Cassazione) porrà fine alla continua diffamazione nei miei confronti nel contenzioso tra l'Ordine Teutonico Canonico e me come rappresentante della fons honorum della Sovrana Casa di Svevia.
Nel caso, se il prossimo processo darà ragione al Sig. Bruno Platter, da gentil uomo, riporrò le arme in segno di rispetto verso la giustizia italiana e verso la sentenza a nome del popolo italiano.
Nel caso, se la Corte confermasse già emessa sentenza precedente che respinge le prove delle accuse mosse contro di me, chiederò che l'Ordine Teutonico Canonico e le istituzioni ad esso concesse adeguassero i propri simboli, uniforme, vestiario in conformità solo ed esclusivamente dei diritti canonici:
imporrò ad esse per vie giudiziarie di levare dall'uso ogni insegna, simbolo ed elementi araldici, nonchè le denominazioni degli Imperatori Svevi e mantelli bianco cavalleresco che all'Ordine fu dato da parte della dinastia Sveva e da parte dei Reali dell'epoca (ad es.: croce nera, aquila, ecc) salvo la mia esplicita autorizzazione.
Nota.: E' ora di finirla di sbagliare anche il mio nome che è: Paolo Francesco Barbaccia Viscardi.
Per ulteriori chiarimenti:
OGGETTO:
Cap. I - Lo Stato » P - Successione fra Stati » b - Effetti sui beni pubblici » 521/3 - L'Ordine Teutonico
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Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri - edizione 2010
... Non vengono considerate autorizzabili le onorificienze concesse
dall'Ordine Teutonico di S. Maria di Gerusalemme (con sede in Vienna),
il quale benché posto sotto la protezione della Santa Sede, presenta
ormai una natura prettamente canonica...__________________________________________________________________________________
impugnazione sentenza civile
La disciplina dell'impugnazione delle sentenze civili, il termine breve e lungo per l'impugnazione, la decorrenza del termine, il luogo della notificazione dell'impugnazione, l'integrazione del contraddittorio in cause scindibili e inscindibili, l'impugnazione incidentale, la riunione delle impugnazioni, l'estinzione e la cosa giudicata formaleARTICOLO 325
Termini per le impugnazioni.
[I]. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello (1).
[II]. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
(1) Comma così sostituito dall'art. 32 l. 21 novembre 1991, n. 374, e in precedenza dall'art. 47 l. 26 novembre 1990, n. 353. Originariamente il comma recitava: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori è di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello»
__________________________________________________________________________________
NOTA NOSTRA.
Passati i termini di impugnazione della sentenza qui sopra, non avendo ricevuto nessuna notifica ufficiale, riteniamo il caso concluso.
Da qui segue che il Sovrano Militare ed Ospedaliero Ordine di Santa Maria di Gerusalemme (Ordine Teutonico) della Casa di Antiochia e di Svevia
è l'Ordine Cavalleresco Dinastico non nazionale sotto la guida del 59 mo Sovrano Gran Maestro Principe Paolo Francesco Barbaccia Viscardi degli Hohenstaufen - l'unico portatore legittimo di fons honorum della Sovrana Casa di Svevia.
Mentre l'Ordine Teutonico di S. Maria di Gerusalemme (con sede in Vienna), il quale benché posto sotto la protezione della Santa Sede, presenta ormai una natura prettamente canonica.
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giovedì 22 novembre 2012
OGGETTO:
Cap. I - Lo Stato » P - Successione fra Stati » b - Effetti sui beni pubblici » 521/3 - L'Ordine Teutonicohttp://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1401 |
521/3 - L'Ordine Teutonico
Dopo lo smembramento dell'Impero austro-ungarico, si poneva il
problema dell'attribuzione dei poteri di controllo sull'Ordine
Teutonico, già esercitati dall'Austria-Ungheria, ai quattro Stati
successori in cui erano situati beni ed organi dell'Ordine (Austria,
Cecoslovacchia, Italia e Regno serbo-crato-sloveno) e della ripartizione
del patrimonio dell'Ordine tra gli stessi Stati. In relazione a detta
ripartizione, occorreva anzitutto stabilire se all'Ordine Teutonico
fosse applicabile l'art. 273 del Trattato di pace con l'Austria, firmato
a Saint-Germain il 10 settembre 1919, il quale così stabiliva:
«Des conventions particulières régleront la répartition des biens
qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales
publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite
du présent Traité».
(Trattati e Convenzioni, v. XXIV, p. 638)
In proposito, la Conferenza di Roma fra gli Stati successori
dell'Impero austro-ungarico, apertasi il 6 aprile 1921, si limitava a
constatare le divergenze fra Italia ed Austria circa l'interpretazione
dell'art. 273 relativamente alle parole «collettività o persone morali
pubbliche», ed adottava una deliberazione di massima, rinviando a future
trattative la ripartizione dei patrimoni in questione
[1]
. In tale situazione, poiché il Governo cecoslovacco intendeva
applicare alle proprietà fondiarie dell'Ordine che si trovavano sul
proprio territorio le leggi nazionali per l'attuazione della riforma
agraria
[2]
, il Ministro degli Esteri ad interim, Mussolini, così scriveva il 3
luglio 1923, al Ministro d'Italia a Praga, Chiaramonte Bordonaro:
«Il punto di vista del governo italiano è che i beni dell'Ordine
Teutonico siano da considerarsi non come beni privati e come tali
soggetti a confisca in virtù dell'articolo 249 del Trattato di S.
Germano
[3]
ma come beni appartenenti a persona morale ex nemica esercitante
la sua azione in territorii divisi per effetto del detto trattato e
quindi soggetta al disposto dell'articolo 273 del Trattato medesimo. Ora
poiché nessuna esecuzione è stata ancora data alla decisione di massima
adottata nella Conferenza di Roma per la ripartizione dei beni
appartenenti a collettività o persone morali in applicazione del citato
articolo 273, il Ministero di Giustizia ritiene necessario che sia
mantenuto fermo lo stato attuale di cose nei riguardi dell'Ordine
Teutonico, e che siano evitate modificazioni radicali nel relativo
patrimonio affinché la ripartizione di esso possa, a suo tempo aver
luogo, senza alcun pregiudizio dell'Italia».
(Mussolini a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 3 luglio 1923, ASE, P 1919-30, 872)
Del pari, il Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto,
Oviglio, così si esprimeva, il 5 febbraio 1924, in merito alla nomina a
Gran Maestro dell'Ordine Teutonico di Monsignor Roberto Klein, Vescovo
di Brunn, intronizzato il 27 settembre 1923 e riconosciuto dalla Santa
Sede:
«Questo Ministero, ritiene non si debba riconoscere dallo Stato
Italiano la nomina stessa, in quanto che, come sotto il cessato regime
era necessario il consenso del Sovrano austriaco per l'investitura del
Gran Maestro dell'Ordine Teutonico, oggi occorre che intervenga tale
consenso da parte di tutti gli Stati successori della Monarchia
austriaca. E siffatta linea di condotta si manifesta opportuna anche per
mantenere la più ampia libertà di azione per la eventuale ripartizione
dei beni dell'Ordine agli effetti dell'art. 273 del Trattato di S.
Germano. Converrà anzi, come venne già in precedenza accennato, prendere
gli accordi con gli altri Stati interessati circa il modo di esercitare
la debita ingerenza nell'amministrazione dei beni dell'Ordine. Né
questo punto di vista può essere modificato di fronte alla monografia
storica, comunicata da codesto On. Ministero. In essa si afferma in
sostanza che l'Ordine Teutonico, avente carattere eminentemente
religioso, dipendeva, a titolo di feudo, dalla Casa imperiale d'Austria
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato, e che quindi, caduta la
Monarchia austriaca ed avvenuto l'esilio della casa d'Asburgo-Lorena,
l'Ordine, che ha i beni situati in quattro Stati, ha bensì subìto una
limitazione nello svolgimento della sua attività, ma va sempre
considerato come istituto a sé insopprimibile e non soggetto a sequestro
né a confisca, né a restrizioni nell'esercizio dei suoi diritti di
proprietà. Ora, a parte la considerazione che l'ingerenza della Casa
d'Asburgo nell'Ordine Teutonico era non un suo diritto privato, ma un
derivato della sua sovranità sullo stato austriaco, sta in fatto che
l'Ordine medesimo è una persona morale che esercita la propria azione in
territori divisi per effetto del Trattato di S. Germano, e, come tale, i
suoi beni sono soggetti a ripartizione ai termini dell'art. 273 sopra
citato. Di qui l'interesse dello Stato Italiano e degli altri Stati, sul
cui territorio esistono beni dell'Ordine, a far sì che tali beni siano
conservati e bene amministrati in relazione anche ai fini propri
dell'ente, e la necessità di accordi per determinare le cautele
relative».
(Oviglio a Mussolini, Roma, 5 febbraio 1924, ibidem)
La tesi cecoslovacca, peraltro, era condivisa dal Governo
serbo-croato-sloveno, il quale, sostenendo il carattere eminentemente
religioso dell'Ordine Teutonico e l'inapplicabilità ad esso dell'art.
273 del Trattato di Saint-Germain, disponeva il dissequestro dei beni
dell'Ordine situati sul suo territorio e ne trasferiva la proprietà al
Priorato di Lubiana. Nell'ambito del Comitato istituito dalla Conferenza
di Roma fra gli Stati successori per attuare la ripartizione del
patrimonio delle persone morali, si svolgeva quindi una discussione di
carattere preliminare sulla natura giuridica dell'Ordine Teutonico.
Mentre Italia e Romania affermavano trattarsi di un ordine nazionale
equestre austriaco, come tale soggetto alle disposizioni dell'art. 273
del Trattato di Saint-Germain, le altre Delegazioni insistevano nel
considerarlo un ordine religioso ed escludevano, quindi, la competenza
del Comitato nella questione. Vista l'impossibilità di raggiungere un
accordo, il Ministro degli Esteri cecoslovacco, Benes, con Nota Verbale
del 30 luglio 1925, informava il nuovo Ministro d'Italia a Praga,
Pignatti Morano, che
«Le Gouvernement tchécoslovaque ne trouve aucun motif de créer une
exception en faveur de cet Ordre pour le domaine qu'il possède en
Tchécoslovaquie. Cette exception serait contraire aux lois fondamentales
sur la réforme agraire, actuellement en vigueur en Tchécoslovaquie, qui
étant des dispositions d'une législation générale, s'appliquent sans
distinction à toute la grande propriété foncière située en territoire
tchécoslovaque. Le Gouvernement estime donc que ces lois sont
applicables aux biens de l'Ordre Teutonique comme à ceux des autres
ordres et congrégations religieuses et de toute autre personne sans
aucune distinction. En effet même si la qualité des biens des
collectivités aux termes de l'art. 273 du Traité de Saint-Germain leur
était reconnu, ce qui n'est pas le cas pour les biens de l'ordre
Teutonique, les lois sur la réforme agraire devront néanmoins être
appliquées aux grandes propriétés immobilières faisant partie desdits
biens, en tant qu'elles se trouvent situées en territoire
tchécoslovaque».
(Nota Verbale consegnata da Benes a Pignatti Morano, Praga, 30 luglio 1925, ibidem)
Con Nota Verbale del 25 novembre 1925 Pignatti Morano replicava nei seguenti termini:
«Le Gouvernement Royal persiste dans l'avis qu'il est nécessaire de
ne pas préjuger une question qui n'a pu encore aboutir à un accord
entre les Etats intéressés; et ne saurait d'ailleurs reconnaître le bien
fondé juridique de la thèse énoncée dans la Note verbale du Ministère
des Affaires Etrangères citée plus haut. Le Gouvernement Royal se voit
donc dans la nécessité de formuler toutes ses réserves pour le cas où le
Gouvernement Tchécoslovaque ne consentait pas à surseoir à
l'application de la réforme foncière aux propriétés de l'Ordre
Teutonique, en Tchécoslovaquie».
(Nota Verbale presentata da Pignatti Morano a Benes, Praga, 25 novembre 1925, ibidem)
Constatata l'impossibilità di accordo tra gli Stati successori, il
Governo italiano predisponeva un progetto di decreto-legge per lo
scioglimento dell'Ordine, cui venivano attribuite, fra l'altro, attività
propagandistiche anti-italiane in Alto Adige.
Vedi anche
Di Saluzzo a Pignatti Morano, Roma, 4 luglio 1921, ASE, R Berlino e Vienna, 268;
Valvassori Peroni a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 30 gennaio 1922, ibidem;
Mussolini a Oviglio, Roma, 8 settembre 1924, ASE, P 1919-30, 872;
Conferenza di Roma, 27 gennaio 1925, ASE, Conf., 68-55;
Conferenza di Roma, 11 febbraio 1925, ibidem;
Conferenza di Roma, 26 ottobre 1925, ibidem;
Conferenza di Roma, 30 ottobre 1925, ibidem.;
Note
[1]
Cfr. Conferenza di Roma, Protocollo finale provvisorio, s.d. ma
1921, ASE, Conf. 46-34, e Conferenza di Roma, 26 ottobre 1925, ASE,
Conf., 68-55.
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Gli unici che possono contestare la mia rivendicazione dinastica sono l'arciduca ereditario Otto d'Asburgo (20 novembre 1912 – 4 luglio 2011)- e non hanno mai fatto -(vedere qui sotto una delle lettere mandatemi da SAIR), che fu il Capo della Casa d'Asburgo dal 1922 al 2007, anno in cui abdicò in favore del figlio Carlo d'Asburgo-Lorena. Tuttavia lui nel 1961, proprio per servire l'Europa, rinunciò ai suoi diritti dinastici.
Per informazione - 2 libri:
1. Il nuovo Palmaverde: almanacco universale anno 1870 per Pellino-V.Fontana-Chiariglione
2. (1858) The Book of Orders of Knighthood and Decorations of Honour of All Nations Written by Sir Bernard Burke.
1.Il nuovo Palmaverde: almanacco universale anno 1870 per Pellino-V.Fontana-Chiariglione
2.(1858) The Book of Orders of Knighthood and Decorations of Honour of All Nations
Written by Sir Bernard
Burke.
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THE TEUTONIC ORDER.
In 1191, Frederick of Suabia, on his
arrival, after the death of Frederick of Barbarossa, with the rest of
his army before Acre, deemed it advisable to secure to the
institution a more solid basis. He gave it a constitution, and
prescribed to the Knights and merchants assembled, regulations, the
general
outlines of which he formed after those
of the Order of St. Augustine, while the rules and laws concerning
the sick and poor he borrowed from the Knights of St. John, and those
relative to war and peace from the Templars. He conceded to it all
the rights and privileges peculiar to these Corporations or Colleges,
and gave it, under sanction of Pope Coelestin III. the name of: 'the
Order of the German House of the Holy Virgin at Jerusalem,' choosing
for the insignia, a black cross with white mountings, worn upon a
white cloak.
1. The German Order is to exist in Austria as an indepen-
dant spiritual and knightly Order, but shall be considered
and treated at the same time as a direct fief of the Austrian
Crown.
2. The Emperors of Austria are always to be considered as
its patrons and protectors.
3. The rights and duties relating to the administration of
its possessions, are to be the same as those of any private
property in Austria according to the laws of the land.
4. The Order and its relations are not to be subject to the
inspection of the civil authorities, except in special cases where
his Imperial Majesty should think proper to require from it
an account of its financial position and internal regulations.
5. The property of the Order, whether moveable orjiot, is
not to be mortgaged or disposed of, without the special consent
of the sovereign.
(1858) The Book of Orders of Knighthood and Decorations of Honour of All Nations
martedì 8 novembre 2011
Diffida sull'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
Oggetto:
Diffida sull'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni nel territorio della Repubblica Italiana dell' "Ordine dei Fratelli dell'Ospedale di Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme (Ordine Teutonico)" e degli enti a loro congiunti
Dopo esserci visti citati in tribunale da parte del Gran Maestro dell' "Ordine dei Fratelli dell'Ospedale di Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme (Ordine Teutonico)" l'Abbate Dr. Bruno Platter, siamo pronti a rispondere regolarmente dinanzi al giudice riguardante le lamentele contenute nell'atto di citazione.
Per "par condicio", e in conformità della risposta all'interrogazione parlamentare del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri On. Enzo Scotti, e precisamente del passaggio che si riferisce all'Ordine dell'Abb. Platter:
"Per via delle sue caratteristiche di Ordine ormai eminentemente canonico, nemmeno le onorificenze da esso conferite ai cittadini italiani sono mai state considerate autorizzabili all'uso nel territorio nazionale",
e apprendendo dal sito della Commenda Autonoma di Santa Maria degli Alemanni il fatto che l' 11 DICEMBRE 2011 sarà tenuta la "PROSSIMA INVESTITURA" dei Familiari della Commenda Autonoma di Santa Maria degli Alemanni – Sicilia PRESSO LA CATTEDRALE DI CEFALU’ presieduta da S.E. Rev.ma l’Abate Generale Bruno Platter,
manifesto la mia formale diffida al suddetto Ordine religioso di diritto pontificio, nonché agli enti ad esso congiunti e agenti sul territorio della Repubblica Italiana
che rispettino gli articoli 7 e 8 della legge 3 Marzo 1951, n. 178, invitando le autorità competenti (la Regione Sicilia, la Prefettura di Palermo, il Sig, Sindaco di Cefalù e le Forze dell'Ordine) a vigilare che non manchi l'applicazione della suddetta legge nell'occasione dell'evento del 11 dicembre c.a. come, ad esmpio, già accaduto in passato nel 2006 quando la decorazione dell'Ordine Teutonico canonico fu conferita al Gonfalone della Regione Siciliana alias all'intera popolazione della Sicilia.
La presente diffida la espongo nella veste di cittadino italiano.
Paolo Francesco Barbaccia Viscardi
P.S. Per quanto riguarda le credenziali e la legittimità dell'ente che dirigo "Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme Teutonico di Svevia", basti specificare, ad esempio, come minimo il seguente:
esso si basa anche sul diritto costituzionale e quello internazionale di associazione ed è registrato sia in Italia che nel Regno Unito,
esistono ben 2 nulla osta per l'esposizione bandiere - il fatto confermato anche nel documento http://www.governo.it/Presidenza/archivio_pcm/allegati/piano_conservazione_atti.pdf
-pagine 80 e 81 (Paolo Francesco Barbaccia e Sovrana Casa di Svevia Principato di Leuca)
come pure nella Circolare del Minstero della Difesa (Circolare del Ministero della Difesa (M_D GMILIII 104 0541891 del 16 dicembre 2009) dove il "Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme Teutonico di Svevia" è denominato come Ordine Cavalleresco "non nazionale", però ancora non autorizzabile all'uso delle decorazioni nel territorio nazionale della Repubblica Italiana - la clausola che rispettiamo e esigiamo che anche la parte querelante la rispetti (bisogna dire che giustamente, ne loro, ne le associazioni a loro congiunte non sono riportate in nessuno degli allegati della Circolare del Ministero della Difesa sopra citata e quindi, non è autorizzabile l'uso e il conferimento delle loro onorificenze, decorazioni e distinzioni sul territorio nazionale ai cittadini italiani).
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Diffida sull'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni nel territorio della Repubblica Italiana dell' "Ordine dei Fratelli dell'Ospedale di Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme (Ordine Teutonico)" e degli enti a loro congiunti
Dopo esserci visti citati in tribunale da parte del Gran Maestro dell' "Ordine dei Fratelli dell'Ospedale di Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme (Ordine Teutonico)" l'Abbate Dr. Bruno Platter, siamo pronti a rispondere regolarmente dinanzi al giudice riguardante le lamentele contenute nell'atto di citazione.
Per "par condicio", e in conformità della risposta all'interrogazione parlamentare del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri On. Enzo Scotti, e precisamente del passaggio che si riferisce all'Ordine dell'Abb. Platter:
"Per via delle sue caratteristiche di Ordine ormai eminentemente canonico, nemmeno le onorificenze da esso conferite ai cittadini italiani sono mai state considerate autorizzabili all'uso nel territorio nazionale",
e apprendendo dal sito della Commenda Autonoma di Santa Maria degli Alemanni il fatto che l' 11 DICEMBRE 2011 sarà tenuta la "PROSSIMA INVESTITURA" dei Familiari della Commenda Autonoma di Santa Maria degli Alemanni – Sicilia PRESSO LA CATTEDRALE DI CEFALU’ presieduta da S.E. Rev.ma l’Abate Generale Bruno Platter,
manifesto la mia formale diffida al suddetto Ordine religioso di diritto pontificio, nonché agli enti ad esso congiunti e agenti sul territorio della Repubblica Italiana
che rispettino gli articoli 7 e 8 della legge 3 Marzo 1951, n. 178, invitando le autorità competenti (la Regione Sicilia, la Prefettura di Palermo, il Sig, Sindaco di Cefalù e le Forze dell'Ordine) a vigilare che non manchi l'applicazione della suddetta legge nell'occasione dell'evento del 11 dicembre c.a. come, ad esmpio, già accaduto in passato nel 2006 quando la decorazione dell'Ordine Teutonico canonico fu conferita al Gonfalone della Regione Siciliana alias all'intera popolazione della Sicilia.
La presente diffida la espongo nella veste di cittadino italiano.
Paolo Francesco Barbaccia Viscardi
P.S. Per quanto riguarda le credenziali e la legittimità dell'ente che dirigo "Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme Teutonico di Svevia", basti specificare, ad esempio, come minimo il seguente:
esso si basa anche sul diritto costituzionale e quello internazionale di associazione ed è registrato sia in Italia che nel Regno Unito,
esistono ben 2 nulla osta per l'esposizione bandiere - il fatto confermato anche nel documento http://www.governo.it/Presidenza/archivio_pcm/allegati/piano_conservazione_atti.pdf
-pagine 80 e 81 (Paolo Francesco Barbaccia e Sovrana Casa di Svevia Principato di Leuca)
come pure nella Circolare del Minstero della Difesa (Circolare del Ministero della Difesa (M_D GMILIII 104 0541891 del 16 dicembre 2009) dove il "Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme Teutonico di Svevia" è denominato come Ordine Cavalleresco "non nazionale", però ancora non autorizzabile all'uso delle decorazioni nel territorio nazionale della Repubblica Italiana - la clausola che rispettiamo e esigiamo che anche la parte querelante la rispetti (bisogna dire che giustamente, ne loro, ne le associazioni a loro congiunte non sono riportate in nessuno degli allegati della Circolare del Ministero della Difesa sopra citata e quindi, non è autorizzabile l'uso e il conferimento delle loro onorificenze, decorazioni e distinzioni sul territorio nazionale ai cittadini italiani).
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venerdì 27 maggio 2011
Re: C.4/08960 [Riconoscimento a Paolo Francesco Barbaccia (oggi Barbaccia Viscardi) dell'Ordine Teutonico di Santa Maria di Gerusalemme]
Con soddisfazione apprendiamo la accorata risposta del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri On. Ministro Enzo Scotti all'interrogazione a risposta scritta: C.4/08960 [Riconoscimento a Paolo Francesco Barbaccia (oggi Barbaccia Viscardi) dell'Ordine Teutonico di Santa Maria di Gerusalemme]
A tal proposito bisogna ribadire che il Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme Teutonico di Svevia, oltre a godere di ben due concessioni per l'esposizione di propri emblemi araldici (bandiere dell'Ordine e della "Sovrana Casa di Svevia Principato di Leuca"), riportato anche negli atti dell'ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio e consultabile in Internet, nonché di essere denominato da parte del Ministero della Difesa come "Ordine Cavalleresco "non nazionale"" , è in attesa dell'esito della pratica avanzata dinanzi al Capo dello Stato affinché le onorificenze da esso conferite ai cittadini italiani siano considerate autorizzabili all'uso nel territorio nazionale della Repubblica Italiana.
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